Titoli di studio ed esoneri
L’Accordo individua ulteriori titoli di studio validi e ne presenta in Allegato I un elenco completo. Un giusto riconoscimento per molte lauree ma anche un “regalo” a molti corsi nei quali non vi è nessun esame in materia di salute e sicurezza. Sarebbe stato utile e opportuno semplicemente aggiungere il superamento di un esame in materia di sicurezza.
Altro esonero è il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nell'accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti dell'accordo.
Ma molti dubbi sorgono per un accordo che non chiarisce gli aspetti procedurali per la produzione di certificazioni che a tutt'oggi non esistono.
Requisiti dei docenti
L’Accordo viene a colmare una lacuna, evidente, dell’ambito di applicazione del D.I. del 6 marzo 2013 in quanto prevede che il requisito di formatore sia posseduto da tutti i docenti. Nello specifico l’Allegato VI indica che i requisiti di docente formatore qualificato siano obbligatori per lo svolgimento dei corsi rivolti a RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori.
Tali criteri non sono previsti per i corsi di Primo Soccorso, dove il docente deve essere un medico, e per la Prevenzione Incendi dove non è previsto nessun requisito del docente.
I Datori di Lavoro che possiedono i requisiti per lo svolgimento della funzione di Responsabile diretto del Servizio di Prevenzione e Protezione potranno svolgere la formazione esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori anche senza essere in possesso della qualificazione prevista dal D.I. 6 marzo 2013.
I docenti e gli esperti che hanno contribuito alla redazione di ciascuna unità didattica dei corsi svolti in modalità e-Learning devono essere in possesso della qualificazione prevista dal D.I. 6 marzo 2013.
Soppressione della “collaborazione” con gli Enti Bilaterali
Il nuovo Accordo toglie qualsiasi riferimento agli “enti bilaterali” e, pertanto, detta collaborazione va richiesta solo agli organismi paritetici, ove esistenti, per territorio che per settore nel quale opera l’azienda.
L’Accordo chiarisce inoltre, che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismo paritetici alla formazione” riconducendo tale collaborazione esclusivamente agli organismi paritetici.