Lunedì, 21 Marzo 2016 14:45

Addestramento

L'addestramento si riferisce all'acquisizione di conoscenze, abilità e capacità come risultato di un insegnamento o della pratica ad una certa disciplina. Forma il centro dell'apprendimento all'interno della formazione professionale. Si parla anche di sviluppo professionale.

Il D.Lgs. 81/’08 richiama in vari passaggi l’obbligo all’addestramento dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro, dandone la seguente definizione (art.2 comma 1 lett. cc):

“«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.

 

Formazione di base

All’art. 37 inoltre viene specificato che:

“La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.”

 

Uso delle attrezzature di lavoro

All'art. 73 nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

All'art. 77, sempre sull'uso dei dispositivi di protezione indivisuale, l'addestramento è previsto ed è indispensabile :

  1. per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
  2. per i dispositivi di protezione dell’udito.

Lavori in quota

L'art. 116 concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

La formazione ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;

 

Movimentazione manuale

All'art. 169 oltre a fornire:
a) informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

 

Ambienti sospetti di inquinamento o confinati

In una nota del Ministero ad oggetto il "manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 177/2011" si evidenziano in più punti la necessita di addestramento per 

  • la mansione specifica dell'operatore;
  • l’uso corretto dei dispositivi, strumentazione e attrezzature di lavoro utilizzati;
  • l'addestramento di tutto il personale impiegato in tali attività, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’applicazione delle procedure di sicurezz
  • il rappresetante del Datore di Lavoro Committente (DLC) che deve in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque ricevuto le adeguate attività di informazione, formazione e addestramento;
  • addestramento: i DPI delle vie aeree sono di categoria III, per cui i lavoratori devono essere addestrati all’uso corretto secondo le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza

Nella gestione delle emergenze

Prevista specificatamente realizzazione dell’addestramento antincendio per tutti i lavoratori

 

L’addestramento è quindi lo strumento più efficace che si possa utilizzare per garantire al lavoratore una conoscenza specifica della materia, in quanto viene integrata alla parte teorica anche la componente pratica che, come indicato dalla norma, deve essere illustrata da persona “esperta” (per esperienza, conoscenze teoriche, ecc..) e sul luogo di lavoro.

In linea generale, resta in capo al datore di lavoro l’onere di valutare le necessità aziendali ai fini dell’addestramento;

in alcuni casi specifici la normativa vigente fornisce esplicitamente gli strumenti per metter in pratica quanto stabilito, spiegando quelli che devono essere durate e contenuti dell’addestramento, individuando altresì i soggetti ritenuti idonei ai fini dell’addestramento.

L’addestramento specifico è previsto ad esempio per l’utilizzo di attrezzature particolari (carrelli elevatori, gru, ecc..), per l’utilizzo di DPI di terza categoria (imbracature, alcuni tipi di respiratori, ecc..) o in situazioni ritenute particolarmente rischiose (lavori in quota, lavori in spazi confinati, ecc…).

L’obiettivo dell’addestramento è quello di limitare il rischio legato ai comportamenti errati dell’operatore, attraverso l’applicazione delle nozioni teoriche e la messa in pratica di quanto illustrato. In due parole: addestramento = saper fare

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