Visualizza articoli per tag: coronavirus

A distanza di qualche tempo dalla pubblicazione del Position Paper inerente la "Valutazione della potenziale relazione tra l'inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione dell'epidemia da Covid-19", la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) annuncia il ritrovamento del coronavirus SARS-Cov-2 sul particolato sospeso (PM), elementi che compongono l'inquinamento ambientale atmosferico. "È noto che il particolato atmosferico funziona da carrier, ovvero da vettore di trasporto, per molti contaminanti chimici e biologici, inclusi i virus", si legge sul paper pubblicato, prosegue spiegando che il carrier "costituisce un substrato che può permettere al virus di rimanere nell’aria in condizioni vitali per un certo tempo, nell’ordine di ore o giorni" ed inoltre "un’umidità relativa elevata può favorire un più elevato tasso diffusione del virus".

Il professor Alessandro Miani, presidente della Sima, indica come possibilità di prevenire il diffondersi di una nuova pandemia il monitoraggio atmosferico, testando la presenza di virus come il covid19.

"Si evidenzia una relazione tra i superamenti dei limiti di legge delle concentrazioni di PM10 registrati nel periodo 10 Febbraio-29 Febbraio e il numero di casi infetti da COVID-19 aggiornati al 3 Marzo (considerando un ritardo temporale intermedio relativo al periodo 10-29 Febbraio di 14 gg approssimativamente pari al tempo di incubazione del virus fino alla identificazione della infezione contratta)." Questo quanto emerge dai dati analizzati da SIMA e raccolti dalle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA) e dai dati della Protezione Civile sui casi infetti nella aree in questione.

"I campioni sono stati analizzati dall’Università di Trieste in collaborazione con i laboratori dell’azienda ospedaliera Giuliano Isontina, che hanno verificato la presenza del virus in almeno 8 delle 22 giornate prese in esame. I risultati positivi sono stati confermati su 12 diversi campioni per tutti e tre i marcatori molecolari, vale a dire il gene E, il gene N ed il gene RdRP, quest'ultimo altamente specifico per la presenza dell'RNA virale SARS-CoV-2. Possiamo confermare di aver ragionevolmente dimostrato la presenza di RNA virale del SARS-CoV-2 sul particolato atmosferico rilevando la presenza di geni altamente specifici, utilizzati come marcatori molecolari del virus, in due analisi genetiche parallele”, precisa Setti.

L’epidemiologo Prisco Piscitelli spiega: “Ad oggi le osservazioni epidemiologiche disponibili per Italia, Cina e Stati Uniti mostrano come la progressione dell'epidemia Covid-19 sia più grave in quelle aree caratterizzate da livelli più elevati di particolato. Esposizioni croniche ad elevate concentrazioni di particolato atmosferico, come quelle che si registrano oramai da decenni nella Pianura Padana, hanno di per sé conseguenze negative sulla salute umana, ben rilevate e quantificate dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, rappresentando anche un fattore predisponente a una maggiore suscettibilità degli anziani fragili alle infezioni virali e alle complicanze cardio-polmonari. È arrivato il momento di affrontare il problema”. (fonte AGI)

Pubblicato in News
Domenica, 22 Marzo 2020 18:41

Portatore sano e isolamento

portatore sano Individuo che ospita dei microrganismi patogeni senza presentare alcuna sintomatologia morbosa: si tratta di soggetti particolarmente resistenti (di solito grazie a una immunità acquisita precedentemente), nei quali i microrganismi vivono come saprofiti. I p. s. hanno molta importanza dal punto di vista epidemiologico perché possono infettare altre persone che frequentano senza nessuna precauzione, ignorando di essere p.: è particolarmente grave la presenza di p. s. tra gli addetti a determinate mansioni (cuochi, personale sanitario, insegnanti), che possono provocare delle vere e proprie epidemie. Per tale motivo nelle categorie sopradette si attuano screening per individuare i germi potenzialmente infettanti. (Definizione dizionario medico Treccani)

Protocollo di isolamento emanato dall' Organizzazione Mondiale della Sanità.

1. Mettere il portatore sano in una camera singola e ben ventilata ( cioè, con le finestre aperte e una porta aperta)

2. Far limitare il movimento del paziente in casa e minimizzare lo spazio condiviso con gli altri membri della famiglia. Assicurarsi che gli spazi condivisi (ad esempio, la cucina, il  bagno) siano ben ventilati (ad esempio, tenere sempre le finestre aperte).

3. I membri della famiglia dovrebbero stare in una stanza diversa e, se ciò non è possibile, mantenere la distanza di almeno 1 m dal paziente (ad esempio, dormire in un letto separato).

4. Limitare il numero di operatori sanitari. Che idealmente, dovrebbero seguire un paziente che è in buona salute e che non ha sottostanti malattie croniche o immunodepresse.

Non autorizzare visite fino a quando il paziente non è più un portatore di virus, con un tampone negativo per il Covid-19 e non ha segni e sintomi di malattia.

Effettuare per tutti l'igiene delle mani dopo qualsiasi tipo di contatto con il paziente o con l'ambiente circostante. La pulizia delle mani, con acqua e sapone, deve essere effettuata anche prima e dopo la preparazione del cibo, prima di mangiare, dopo l'uso della toilette e quando le mani sembrano sporche.

5. Quando si lavano le mani con acqua e sapone, è preferibile utilizzare asciugamani di carta usa e getta per asciugare le mani. Se questi non sono disponibili, utilizzare asciugamani di stoffa pulita e sostituirli dopo usati.

6. Per contenere le secrezioni respiratorie del paziente, si deve fornire allo stesso una maschera chirurgica, che dovrà indossare il più possibile. i pazienti che non tollerano la maschera chirurgica, dovrebbero utilizzare una rigorosa igiene respiratoria, cioè la bocca e il naso dovrebbero essere coperti con un asciugamano di carta monouso durante la tosse o gli starnuti. Gli asciugamani di carta utilizzati per coprire la bocca e il naso devono essere  poi eliminati e se invece degli asciugamani di carta si usano fazzoletti di stoffa, questi devono essere puliti adeguatamente dopo l'uso (ad esempio, lavandoli in lavatrice con detersivo e acqua).

7. Gli operatori sanitari dovrebbero indossare una maschera chirurgica che copra la bocca e il naso quando si trovano nella stessa stanza del paziente. Le maschere non devono essere toccate o maneggiate durante l'uso. Se la maschera si bagna o si sporca di secrezioni, deve essere immediatamente sostituita con una nuova maschera pulita e asciutta. Rimuovere la maschera utilizzando la tecnica appropriata – cioè, non toccare la parte anteriore, ma invece slegarla da dietro. Gettare la maschera immediatamente dopo l'uso ed eseguire la pulizia delle mani.

8, Evitare il contatto diretto con i liquidi corporei, in particolare con le secrezioni orali( saliva) o respiratorie( muco), e le feci. Utilizzare sempre guanti monouso e la maschera quando si forniscono cure orali o respiratorie e durante la manipolazione di feci, urine e altri rifiuti. Effettuare sempre la pulizia delle mani prima e dopo la rimozione dei guanti e della maschera.

9. Non riutilizzare mai maschere o guanti già usati.

10. Per mangiare il paziente dovrà  utilizzare tovaglioli e utensili esclusivamente personali; questi oggetti devono essere sempre  puliti dopo l’uso, con la lavastoviglie o con la lavatrice.

11. Pulire e disinfettare tutti i giorni le superfici che vengono toccate nella stanza dove il paziente viene curato, come comodini, armadi ecc. Dopo aver usato un detergente per la pulizia deve essere anche usato un disinfettante per uso domestico contenente ipoclorito di sodio allo 0,5% .

12. Pulire e disinfettare le superfici di bagno e servizi igienici almeno una volta al giorno. Dopo aver usato il detergente per la pulizia, va usato anche qui un disinfettante contenente ipoclorito di sodio allo 0,5%.

13. Posizionare la biancheria sporca del paziente in un sacchetto di lavanderia. Non agitare la biancheria sporca ed evitare che i materiali del paziente entrino in contatto con la pelle e vestiti degli operatori. Pulire i vestiti del paziente, la biancheria da letto, gli asciugamani con una lavatrice  programmata a 60–90 °C  e dopo asciugare accuratamente.

14. I guanti e gli indumenti protettivi (ad esempio, i grembiuli di plastica) devono essere utilizzati dagli operatori per la pulizia delle superfici o per la manipolazione di indumenti o di biancheria sporchi di liquidi corporei. A seconda del contesto, possono essere utilizzati guanti di utilità o monouso. Dopo l'uso, i guanti devono essere puliti con acqua e sapone e decontaminati con una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5%. Guanti monouso (ad esempio, nitrile o lattice) devono essere scartati dopo ogni uso. Eseguire la pulizia delle mani prima e dopo la rimozione dei guanti.

15. I guanti, le maschere e gli altri rifiuti prodotti durante l'assistenza domiciliare devono essere collocati in un cestino con un coperchio nella stanza del paziente prima di essere smaltiti come rifiuti infettivi.

16. Evitare qualsiasi  tipo di contatto con oggetti usati dal paziente (ad esempio, spazzolini, sigarette, utensili da mangiare, piatti, bevande, asciugamani, asciugamani o biancheria da letto).

E per ultimo. Quando gli operatori forniscono assistenza domiciliare, devono effettuare una attenta valutazione dei rischi di contagio per selezionare l'equipaggiamento di protezione più adatto per la protezione dal Covid-19.

Pubblicato in covid19
Sabato, 21 Marzo 2020 07:21

Sanitizzazione mascherine monouso

(fonte Agenzia Industrie Difesa - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE)

DPI di protezione individuale monouso quali mascherine, in periodi di emergenza ed eccezionali, possono essere riutilizzare, ma SOLO se sanitizzate.

PREMESSE

Le indicazioni sono state fornite dalla Agenzia Industrie Difesa. Le presenti istruzionisi applicano esclusivamente per l'emergenza COVID-19 e solo per carenze di DPI causate dall'emergenza in atto.

MATERIALI

Soluzione idroalcolica al 70% (alcool 70°) con erogatore spray.

MODALITA'

  1. Prima della rimozione, lavaggio mani econdo indicazioni OMS (vedere immagine sotto)
  2. Preparare una superficie disinfettata con soluzione idroalcolica al 75-85% dove adagiare la mascherina.
  3. Togliere mascherina dagli elastici, evitando di toccarla internamente.
  4. Adagiare la mascherina sulla superficie disinfettata con la parte interna e la parte esterna verso l'alto, spruzzarla uniformemente con soluzione idroalcolica la 70%.
  5. Ripetere l'operazione dalla parte interna.
  6. Lasciare asciugare fino a completa evaporazione della soluzione (30 minuti circa, in base alla econdizioni ambientali). Non deve più sentirsi l'odore dell'alcol.
  7. Ripetere il lavaggio delle mani e riporre la mascherina in una busta di plastica non contaminata e chiudere accuratamente.

AVVERTENZE

Non riporre la mscherina su superfici non sanitizzate senza la protezione della busta sigillata.

La mascherina con evidenti alterazioni non è più idonea.

L'interno della mascherina non deve essere assolutamente toccato.

Procedure lavvaggio mani

lavaggio mani

 

Pubblicato in covid19
Venerdì, 13 Marzo 2020 08:32

Coronavirus, Conte firma il Dpcm 11 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

In allegato il testo del decreto.

*****

 

Pubblicato in covid19
Giovedì, 12 Marzo 2020 11:09

Come preparare un disinfettante efficacie

Coronavirus, da scienziati Cnr disinfettante 'casalingo'. Virus Ko in 1 minuto

(fonte adn Kronos e Consiglio Nazionale delle Ricerche)

 

I preparati a base di candeggina o acqua ossigenata perdono efficiacia presto

RIPETERE LA PREPARAZIONE OGNI GIORNO - Guidotti avverte ancora che "le
soluzioni così diluite sono però poco stabili nel tempo, perdono cioè efficacia: le
soluzioni a base di candeggina o di acqua ossigenata vanno infatti preparate
giornalmente, mentre quella a base di alcol etilico dura anche una settimana".
"Perciò, é bene ripreparate queste soluzioni frequentemente e comunque tenerle lontane
dalla portata di bambini e sempre etichettarle una volta miscelate in bottiglia, ciò è
importantissimo per non confondere il contenuto del disinfettante con altri liquidi".

Per mantenere il potere disinfettante più a lungo è consigliabile preparare una soluzione con glicerina, in quanto il gel rimane più alungo sulle mani.

  • 833 ml di Alcool etilico 96°
  • 42 ml di Acqua ossigenata 3% (10 vol.)
  • 15 ml di Glicerina
  • Acqua q.b. per raggiungere 1 litro di prodotto

Allegato il file da scaricare con le indicazioni consigliate da alcuni ricercatori CNR

Pubblicato in covid19

Come indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina

(fonte Ministero della Salute)

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina. Altrimenti questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, “invece di proteggerci può diventare una fonte di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra”. Lo spiega l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un videotutorial pubblicato sul suo sito web.

1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone

2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina

3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone

4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso

5. Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone

Articolo sui DPI per le vie respiratorie

Quando va indossata la mascherina?

L’Oms raccomanda di usare la mascherina di protezione solo se si sospetta di aver contratto il nuovo Coronavirus e si presentano sintomi quali tosse o starnuti, oppure se ci stiamo prendendo cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus. L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.

Tipo di mascherina e livello di protezione

FACCIALI FILTRANTI ANTIPOLVERE (EN 149) 

Classe FFP3: protezione contro aerosol solidi e liquidi ( es. nebbie oleose e nebbie a base acquosa) altamente tossici in concentrazione fino a 50 volte il valore limite di soglia. Questa classe di protezione filtra le sostanze nocive cancerogene e radioattive e i microrganismi patogeni come virusbatteri e funghi
Utilizzi: Lavorazioni sui metalli pesanti con cromo, nichel e piombo. Smaltimento amianto e rifiuti tossici. Impiego di fibre di vetro. Industrie farmaceutiche e petrolchimiche. Questa classe di protezione offre la miglior barriera possibile contro virus e agenti patogeni.

Pubblicato in covid19
Martedì, 10 Marzo 2020 07:16

Spostamenti e autocertificazione

Quando va compilata l'autocertificazione?

Dipende dalla situazione e/o del personale che opera.
Potrebbe bastare averla dietro o trovare chi la vuole agli atti e quindi dovrebbe fornire il modello che verrà sottoscritto al momento e consegnato

Articolo La repubblica

ROMA - Il Decreto della presidenza del Consiglio emanato ieri prevede già per questa mattina il monitoraggio nelle "aree a contenimento rafforzato", tra le quali l'intera Lombardia e altre 14 province di Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Marche: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini in Emilia Romagna, Pesaro e Urbino nelle Marche, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli in Piemonte, Padova, Treviso e Venezia in Veneto. Da oggi le misure saranno estese all'intero territorio nazionale.

Ci sono limitazioni agli spostamenti, ma non c'è un divieto assoluto come era per le zone rosse. Per spostarsi per "esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute" è necessario presentare ai controlli certificazione che attesti il motivo per derogare alla direttiva di ridurre il più possibile il movimento da un'area all'altra (e con questo la diffusione del contagio). Le limitazioni riguardano le persone e non le merci.

Chi si sposta per esigenze motivate potrà presentare ai controlli un'autocertificazione. Il modulo è stato messo a disposizione dal dipartimento di Pubblica sicurezza. Resta comunque il divieto assoluto a spostarsi, senza eccezioni, per le persone sottoposte a quarantena o positive al coronavirus.

 

I controlli saranno eseguiti lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture dalla Polizia stradale e lungo la viabilità ordinaria anche dall'Arma dei carabinieri e dalle polizie locali. La Polizia ferroviaria curerà invece, con la collaborazione del personale delle Ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, su tutte le linee ferroviarie controlli su tutti i passeggeri in entrata e uscita dalle stazioni per eseguire le verifiche sullo stato di salute dei viaggiatori con i termoscanner. Anche in stazione, come ai posti di blocco lungo le strade, per andare incontro ai cittadini che non hanno il modulo la Polizia ferroviaria fa compilare le certificazioni anche al momento all'apposito desk di controllo.

Così come già avviato in precedenza, negli aeroporti saranno controllati i passeggeri in partenza e in arrivo e, anche in questo caso, sarà necessario esibire l'autocertificazione per muoversi dalle zone a contenimento rafforzato. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza le autocertificazioni sono richieste solo per i residenti nelle "aree a contenimento rafforzato"; mentre in arrivo i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio.

Come è punita la violazione delle norme
Il decreto stabilisce che chi viola le prescrizioni è punito con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale sull'inosservanza di un provvedimento delle autorità. Ma pene più gravi possono essere comminate per chi adotterà comportamenti, come ad esempio la fuga dalla quarantena per i positivi, che possono configurare il reato di delitto colposo contro la salute pubblica, reato che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica.

Fonte La Repubblica del 9-3-2020

Pubblicato in covid19
Martedì, 10 Marzo 2020 06:45

Il DPCM 9/3/2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. 

Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. 

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

In allegato il testo del decreto.

Pubblicato in covid19
Domenica, 08 Marzo 2020 05:23

Coronavirus, firmato il Dpcm 8 marzo 2020

Il Presidente Conte ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Il testo completo del Dpcm 8 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri I? marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del IO marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’ emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti viral i trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonché individuare ulteriori misure a carattere nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’ attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,
Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)
l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Panna, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);
1) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
11) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato l lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
I) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d);
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato l lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione, In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l lettera d), ed evitando assembramenti;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’intemo dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di Wl metro di cui all’allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse, La chiusura non è disposta- per farmacie, parafannacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’ attività in caso di violazione;
s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 2
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus eOVID-19)
l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, suII’ intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnisti ca o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell ‘attività in caso di violazione;
f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l, lettera d);
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 6 dell’ 8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giomi, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esìgenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAlPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma l, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare, I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri, Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

ART. 3
(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato l, lettera d);
c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
e) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato l;
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);
l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 20200000716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
3, L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:
a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al
giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’ isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto dì spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. 5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente ilmedìco di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario,
6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n, 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni,
7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.
ART. 4
(Monitoraggio delle misure)
l. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo l, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n, 6.

ART. 5
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all’ articolo 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri IO marzo e 4 marzo 2020.
4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n, 6,
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

MOD.3
Allegato 1
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mam;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
11) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; I) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m)usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate,
13

In allegato il Decreto

Mappa delle aree con disposizioni speciali

Pubblicato in covid19

Questo sito utilizza cookies tecnici, cookie analytics e cookie di terze parti (altri siti e piattaforme web) per la personalizzazione della home page, il monitoraggio delle visite al sito, la condivisione dei contenuti sui social network, la compilazione automatica di moduli e/o la visualizzazione di contenuti multimediali. Per maggiori informazioni consulta la Privacy Policy. Per avere maggiorni informazioni sui cookies visita il seguente link: privacy policy.

  La navigazione su questo sito indica di aver accettato i cookie.